Statuto

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE FRANCESCO SAVERIO NITTI

 

Denominazione, durata e sede

 

 

  1. È costituita l’associazione denominata “Associazione Francesco Saverio Nitti”, con sede in vico San Pietro Snc, nel Comune di Melfi (Provincia di Potenza). La variazione di sede legale non comporta modifica statutaria ma l’obbligo di darne comunicazione agli uffici competenti

 

  1. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

  1. L’Associazione utilizzerà, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o l’acronimo

 

“ONLUS”, solo qualora l’Associazione ottenga l’iscrizione in anagrafe

ONLUS.

 

Scopi

 

 

  1. L’Associazione ha finalità culturali, non ha scopo di lucro e persegue in modo esclusivo finalità di solidarietà sociale. Il suo scopo consiste in:

 

  1. approfondire e promuovere con qualunque mezzo la diffusione, anche nelle sue pratiche attuazioni, del pensiero di Francesco Saverio Nitti;

 

  1. curare studi, ricerche, osservatori, seminari, convegni, conferenze, colloqui, mostre e pubblicazioni su temi di politica, di economia e di storia, sempre ispirandosi al pensiero politico ed economico e alla cultura dello statista lucano;

 

  1. assicurare sollecitazioni verso i competenti soggetti pubblici e privati per il recupero ed il completo ripristino del Centro Culturale “Francesco Saverio Nitti”;

 

  1. intervenire per il miglior utilizzo del patrimonio bibliotecario e di documentazione storica, a diverso titolo collegato alla famiglia Nitti;

 

e. promuovere scambi culturali con enti, istituzioni culturali ed università, sia nazionali sia esteri;

 

f. promuovere    l’edizione  di  libri,  di  periodici,  di  nastri

 

magnetici, di dischi, di compact disk, di videocassette e, in generale, di pubblicazioni di qualsivoglia supporto a stampa, sonoro, visivo o audiovisivo ed anche a carattere multimediale;

 

g. erogare premi e borse di studio;

 

h. svolgere  attività  di  formazione,  corsi  e  seminari  attinenti, direttamente   o   indirettamente,   ai   settori   d’interesse

dell’Associazione;

 

i. svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

 

  1. Per il raggiungimento del suo scopo l’Associazione potrà tra l’altro:

 

  1. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione degli altri, l’assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l’assunzione in concessione o comodato o l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;

 

  1. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;

 

  1. stipulare convenzioni e contratti per l’affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;

 

  1. partecipare a fondazioni, associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell’Associazione medesima; l’Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

 

In particolare essa conserva e sviluppa la rilevante caratteristica di essere, a seguito di delibera della propria assemblea, socio fondatore della Fondazione “Francesco Saverio Nitti” nel cui ambito esprime di diritto un rappresentante (nella persona del presidente della Associazione) nell’Assemblea dei Soci, tre rappresentanti nel CdA (con riserva di indicare il presidente), due rappresentanti nel Comitato scientifico.

 

  1. L’Associazione prevede il divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate all’art. 10 lettera a) del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460

 

Soci

 

 

  1. Sono ammesse all’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l’eventuale regolamento interno.
  2. L’organo  competente  a  deliberare  sulle  domande  di  ammissione  è  il

 

 

Consiglio Direttivo. Il diniego va motivato. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità impegnandosi a versare la quota associativa.

 

  1. Ci sono 4 categorie di soci:

 

  1. Fondatori: sono tutti coloro che hanno dato vita all’Associazione.

 

  1. Ordinari: sono le persone o gli Enti la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo.

 

  1. Sostenitori: sono coloro i quali contribuiscono allo sviluppo dello scopo associativo anche a mezzo di elargizioni e contributi volontari.

 

  1. Onorari: sono personalità del mondo culturale, giuridico, istituzionale e sociale a cui il Consiglio Direttivo riconosca tale status per essersi distinte nello sviluppo e nella promozione degli scopi perseguiti dall’Associazione.

 

  1. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa

 

è  intrasmissibile.

 

  1. L’Associazione prevede una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d’età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione

 

Diritti e doveri dei soci

 

 

  1. I soci hanno il diritto:

 

  1. di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione

 

  1. di voto per l’approvazione dei regolamenti e dei rendiconti, per la nomina degli organi direttivi e per le modificazioni dello statuto.

 

  1. I soci sono tenuti:

 

  1. ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni, le deliberazioni legalmente adottare dagli organi associativi e a mantenere sempre un comportamento dignitoso ed eticamente corretto nei confronti dell’Associazione

 

  1. a versare nei termini stabiliti annualmente dal Consiglio Direttivo la quota sociale e a comunicare il cambio di residenza e l’eventuale cambio di indirizzo telematico. I soci onorari sono esentati dal versamento della quota sociale.

 

  1. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell’Associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali.

 

Recesso ed esclusione del socio

 

 

  1. La decadenza dalla posizione di socio si ha in caso di:

 

  1. dimissione: mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo.

 

  1. morosità: In caso di mancato pagamento della quota associativa il Consiglio direttivo può legittimamente escludere il socio;

 

  1. indegnità: verrà sancita dal Consiglio direttivo per gravi atti o comportamenti tenuti dagli associati nei loro rapporti con l’Associazione, con altri associati a con terzi tali da ledere l’immagine dell’Associazione.

 

  1. È salva la facoltà del socio espulso di presentare ricorso al Consiglio Direttivo entra trenta giorni dal ricevimento del provvedimento stesso. L’Assemblea Ordinaria, alla prima convocazione utile sarà competente per la decisione definitiva sul provvedimento di espulsione.

 

Organi sociali

 

 

  1. Sono Organi dell’Associazione:

-  l’Assemblea dei Soci;

-  il Consiglio Direttivo;

-  il Presidente;

-  il Presidente Onorario;

-  il Direttore;

 

  1. Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a titolo gratuito.

 

Assemblea dei Soci

 

 

  1. L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci che siano in regola con il pagamento delle quote associative.

 

  1. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci, presso la sede sociale o altra sede sita nel comune di Melfi, mediante avviso scritto o telematico da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente l’ordine del giorno dei lavori.

 

  1. L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario.

 

  1. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

 

Compiti dell’Assemblea

 

 

L’Assemblea deve:

 

a. approvare il rendiconto consuntivo e preventivo proposto dal Consiglio Direttivo;

 

b. determinare le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;

 

c. approvare l’eventuale regolamento interno;

 

d. deliberare in via definitiva sulle domande di nuove adesioni e sulla esclusione dei soci;

 

e. eleggere il Presidente e il Consiglio Direttivo;

 

f. deliberare su quant’altro demandatole per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.

 

Validità Assemblee

 

 

  1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti

 

  1. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

 

  1. Per modificare lo statuto, deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, in prima convocazione, e dei tre quarti dei presenti, in seconda convocazione.

 

  1. Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario appositamente nominato tra i componenti dell’Assemblea e sottoscritto dal presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

 

Consiglio Direttivo

 

 

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero compreso tra i 3 ed i 5 membri eletti dall’Assemblea tra i propri componenti.

 

  1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

 

  1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea e tutte le attività conferite dal presente statuto; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.

 

  1. Il Consiglio Direttivo dura in carica per 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

 

Presidente

 

 

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l’Assemblea; convoca l’Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

 

  1. Il Presidente resta in carica tre anni ed è rieleggibile. In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano per età anagrafica.

 

Presidente Onorario

 

 

  1. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di nominare il Presidente Onorario dell’Associazione con procedura unanime e per acclamazione.
  2. Il Presidente Onorario può esimersi da adempimenti gestionali interpretando tuttavia la rappresentanza morale dell’Associazione e prendendo parte a tutti gli eventi formali dell’Associazione stessa.

 

 

Direttore

 

 

  1. Il Direttore è responsabile del profilo organizzativo ed esecutivo dell’attività dell’Associazione.

 

  1. Il Direttore è componente con diritto di voto del Consiglio Direttivo.

 

  1. Il Direttore resta in carica tre anni, salvo diversa determinazione del Consiglio Direttivo, ed è rinnovabile.

 

Risorse economiche

 

 

  1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
    1. contributi e quote associative;
    2. donazioni e lasciti;
    3. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi del D.lgs. 460/97.

 

  1. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

  1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

 

Rendiconto economico-finanziario

 

 

  1. Il rendiconto economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso. Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo.

 

  1. Il rendiconto economico-finanziario è predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea generale ordinaria con le maggioranze previste dal presente statuto, depositato presso la sede dell’Associazione almeno 20 gg. prima dell’Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

 

  1. Il conto consuntivo dev’essere approvato entro il 30 aprile dell’anno successivo alla chiusura dell’esercizio sociale.

 

Scioglimento e devoluzione del Patrimonio

 

 

  1. L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’Assemblea con le modalità di cui all’art. 9 ed in tal caso, il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale.

 

  1. L’Associazione avrà l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa,

 

ad altre ONLUS o organizzazioni a fini di pubblica utilità, sentito l’organo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

Disposizioni finali

 

 

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

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